La Salernitana vince a Cosenza. Il Giudice Sportivo ha infatti omologato pochi minuti fa il risultato maturato domenica scorsa al “San Vito-Marulla” con un gol dell’ex Gennaro Tutino. L’avvocato Emilio Battaglia ha respinto e dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Cosenza omologando dunque il risultato e disponendo l’addebitarsi della tassa di reclamo.
Il Giudice Sportivo è arrivato a questa decisione dopo pochi giorni. Il club calabrese si era appellato ad un presunto errore tecnico del direttore di gara, il signor Dionisi, il quale aveva espulso per somma di ammonizioni il giocatore Ba, ammonito la prima volta dopo l’ingresso in campo dalla panchina senza che il compagno di squadra Bruccini lasciasse il terreno di gioco. Per questo motivo il Cosenza chiedeva la ripetizione della partita, richiesta respinta dall’avvocato Battaglia che ha preso in visione il referto arbitrale mentre la società di patron Guarascio, nella richiesta di reclamo inviata a mezzo Pec il 2 dicembre, aveva allegato anche i fogliettini in cui sono annotate le sostituzioni. Il giudice sportivo, a supplemento di indagini, ha acquisito anche la dichiarazione del Quarto Ufficiale di gara con e-mail del 3 dicembre. Inoltre è stata presa visione della memoria della Salernitana inviata alle 19.23 del 3 dicembre.
Decisivo il seguente passaggio del rapporto dell’arbitro Dionisi: “al minuto 30’59” del secondo tempo interrompevo il gioco perché mi rendevo conto che il Cosenza aveva sul terreno di gioco 12 calciatori (il Cosenza ha giocato con 12 calciatori per 24 secondi e il calciatore che non aveva diritto a partecipare al gioco era il n. 17 Ba Abou Malal” e che il calciatore Ba Abou Malal veniva ammonito “al 32’ secondo tempo perché faceva ingresso nel terreno di gioco senza la mia autorizzazione”.
Una versione confermata anche dal Quarto Uomo il quale ha ribadito di non aver autorizzato l’ingresso in campo di Ba, avendo dichiarato nella predetta e-mail che “il calciatore del Cosenza Ba Abou Malal entrava senza autorizzazione sul terreno di gioco”. Dunque è stato ritenuto che le circostante lamentante dal Cosenza riguardano “decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro e/o devolute all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco e, come tali, rientranti nell’alveo della sua esclusiva competenza, rispetto ai quali questo Organo di Giustizia Sportiva non può giudicare” arrivando così alla decisione di respingere il reclamo ed omologare la vittoria della Salernitana che resta dunque al primo posto con 20 punti in classifica a poche ore dal fischio d’inizio del match col Cittadella.
(articolo tratto da salernitananews.it)
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