La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’ex centrocampista del Vicenza Calcio Marco Augusto Romizi e promosso dagli altri tesserati del defunto Vicenza Calcio ( Stefano Fortunato, Nicola Ferrari, Massimiliano Giusti, Kevin Magri, Alex Valentini, Daniele Viola, Gianluca Presicci, Moreno Zocchi ) contro l’operazione che ha portato alla nascita del LR Vicenza Virtus.
L’ex mediano del Bari aveva presentato ricorso quest’Estate contro l’autorizzazione allo spostamento della sede sociale e il cambiamento della denominazione societaria del Bassano Virtus, che ha permesso alla società del Presidente Rosso di raccogliere l’eredità del fallito Vicenza Calcio e continuare quindi la tradizione calcistica cittadina. Di seguito il documento integrale:
“Con ricorso ex art. 30 C.G.S. CONI, il Sig. Marco Augusto Romizi impugnava la delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al CU n. 1 del 4 luglio 2018, chiedendone la declaratoria di invalidità e/o illegittimità e, quindi, la nullità e/o l’annullamento e/o la revoca ed in ogni caso la privazione degli effetti di detta deliberazione e di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, anche ove non conosciuti dal ricorrente, ivi espressamente compresi: il rilascio della licenza nazionale in favore della Società L.R. Vicenza Spa del 12 luglio 2018 e l’eventuale parere positivo espresso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Gabriele Gravina, in ordine al cambio di denominazione sociale ex art. 17 NOIF, con il conseguente rigetto dell’istanza di cambiamento di sede e cambio di denominazione sociale presentata dalla Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa. Il ricorrente, in questa sede, chiede quindi l’annullamento della predetta delibera autorizzativa del cambio di denominazione sociale della Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa in L.R. Vicenza Virtus Spa e, contestualmente, del trasferimento della sede sociale nel Comune di Vicenza, rilevando molteplici profili di illegittimità. In primo luogo si lamenta la violazione del sistema previsto dall’art. 52, terzo comma NOIF in tema di attribuzione del titolo sportivo di una Società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, ossia in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. In secondo luogo, si segnala la violazione dell’art. 17, secondo comma, NOIF in tema di mutamento della denominazione sociale, laddove prevede che il Presidente della FIGC possa autorizzare il cambiamento “sentito il parere della Lega competente”; il ricorrente sottolinea come nel provvedimento impugnato non si parli di parere, ma si utilizzi la semplice locuzione “sentita” la Lega Pro. In terzo luogo, la delibera si porrebbe in contrasto anche con l’art. 18, quarto comma, lett. b) NOIF laddove prevede che “la Società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per Società del settore professionistico”. Motivi straordinari la cui presenza viene contestata dovendo gli stessi essere comprovati e non solamente adombrati da parte dell’organo deliberante. Il ricorrente, confuta la legittimità complessiva della delibera impugnata in quanto la stessa avrebbe suffragato una operazione elusiva posta in essere dalla proprietà della Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa al momento dell’acquisizione della Vicenza Calcio Spa L’acquisizione della Vicenza Calcio Spa dal fallimento senza l’assegnazione del titolo sportivo, avrebbe illegittimamente consentito di rilevare il prestigioso marchio senza far fronte al debito ordinario della Società e senza il trasferimento di tutto il parco tesserati. Infatti, essendo il Bassano Virtus 55 S.T. Spa già titolare di un diverso titolo sportivo in virtù del quale partecipava al Campionato di Serie C al pari del Vicenza Calcio Spa, con l’operazione economica contestata avrebbe eluso il comma terzo dell’art. 52 NOIF acquistando solo un ramo dell’azienda fallita (evitando di accollarsi il debito sportivo), per poi cambiare il nome al Bassano e trasferirne la sede a Vicenza; di fatto al termine dell’operazione il Bassano Virtus 55 S.T. Spa si è fuso all’interno della L.R. Vicenza Virtus Spa. Per quanto concerne la legittimazione attiva e l’interesse ad agire in questa sede del ricorrente Marco Augusto Romizi, lo stesso afferma di essere titolare di un interesse diretto e tutelato dall’ordinamento sportivo in quanto tesserato con la Società Vicenza calcio Spa nella stagione sportiva 2017/2018 con contratto economico pluriennale con decorrenza dal giorno 4 agosto 2017 e in scadenza al 30 giugno 2020. I requisiti sanciti nel comma terzo dell’art. 52 NOIF per l’attribuzione del titolo sportivo e non rispettati nel caso in esame, in quanto posti a tutela dell’equilibrio finanziario dei soggetti facenti parte del sistema federale, impongono al nuovo soggetto l’accollo di tutti i debiti sportivi della Società cui è stata revocata l’affiliazione, debiti tra i quali, nel caso di specie, si annoverano anche le voci retributive di dicembre 2017 e gennaio 2018 del ricorrente, oltre che le retribuzioni di tutti gli ex compagni di squadra. La FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva nei termini di rito contestando l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnativa. Preliminarmente, la Federazione eccepisce l’inammissibilità del gravame stante la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non rivestendo, quest’ultimo, rispetto al provvedimento del quale chiede l’annullamento una posizione differenziata dal quisque de popolo. Il Sig. Romizi, infatti, si limita a dedurre il proprio status di tesserato con la fallita Vicenza Calcio Spa, senza tuttavia chiarire come ciò lo porrebbe in una posizione differenziata rispetto al provvedimento del Commissario Straordinario impugnato. A ben vedere, la risoluzione del rapporto contrattuale in essere tra il Sig. Romizi e la Società Vicenza Calcio è scaturita dal fallimento di quest’ultima e dalla conseguente revoca dell’affiliazione della stessa, revoca dell’affiliazione che ha determinato lo svincolo di autorità dell’intero parco di tesserati. La delibera impugnata, quindi, provvedendo esclusivamente sul cambio di denominazione e di sede della Società Bassano Virtus, non ha inciso alcuna posizione giuridica rilevante del ricorrente. In tal senso, l’eventuale annullamento del C.U. n. 1 del 4.7.2018 certamente non produrrebbe la riviviscenza del contratto di prestazione sportiva del Sig. Romizi, né potrebbe imporre alla cessionaria di acquisire l’intero complesso aziendale della Società fallita o di provvedere al pagamento del debito sportivo residuo che compete ai responsabili della procedura fallimentare. In virtù di tali considerazioni, la Federazione sottolinea non solo il difetto di legittimazione attiva ma la totale carenza di interesse a ricorrere in capo al Sig. Romizi il quale non potrebbe trarre alcun vantaggio nemmeno dalla ipotetica revoca della Licenza Nazionale di Serie C per la s.s. 2018/2019 rilasciata alla Società L.R. Vicenza Virtus Srl (ex Bassano Virtus). Nel merito, del tutto infondato sarebbe il richiamo operato dal ricorrente all’art. 52 NOIF, di cui si afferma la violazione, in quanto si tratta di disposizione volta a disciplinare l’assegnazione ad altra Società del titolo sportivo di Società di cui sia stata dichiarata giudizialmente l’insolvenza. Nel caso in esame, invece, come risulta incontestabilmente dalle evidenze documentali, il Curatore Fallimentare del Vicenza Calcio, rilevata l’infruttuosità dei tentativi di vendita dell’intera azienda sportiva, con il terzo invito del maggio 2018, si è visto costretto a mettere all’asta singoli assets aziendali al fine di conseguire un attivo da distribuire ai creditori. Nell’ambito di tale asta si è fatta avanti la Società Bassano Virtus la quale, essendo già in possesso del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie C, ha legittimamente presentato una offerta inferiore per un cespite che non comprendesse il titolo sportivo della fallita. Successivamente all’aggiudicazione, la Bassano Virtus ha presentato ai competenti organi federali un progetto di valorizzazione sportiva di rilievo per tutta la provincia di Vicenza, nell’ambito del quale ha chiesto ed ottenuto il cambio di denominazione e di sede operati con il provvedimento gravato. Nessun pregio, quindi, si può attribuire alle tesi del ricorrente laddove paventa un intento speculativo della cessionaria ai danni dei creditori della procedura, in ipotesi avvalorato dagli stessi organismi federali. Inconfutabile la sola circostanza di rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti: la proposta economica presentata dalla OTB Bassano Virtus per l’acquisto del ramo di azienda è giunta dopo due tentativi infruttuosi operati dalla Curatela per vendere l’intera azienda, è stata la sola proposta economica ricevuta dalla Curatela ed ha consentito l’ingresso nella procedura delle rilevanti risorse economiche evidentemente destinate alla massa creditoria. Per quanto concerne l’asserita violazione degli articoli 17 e 18 NOIF la Federazione rileva come la prima disposizione non preveda l’acquisizione di un parere scritto da parte della Lega competente ai fini del cambio di denominazione sociale, limitandosi testualmente a prevedere che “il mutamento di denominazione sociale delle Società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente…”. Il Comunicato Ufficiale impugnato nel dare atto di aver deliberato “sentita la Lega Italiana Calcio Professionistico” si pone in linea con la menzionata disposizione. Parimenti legittimo sarebbe il trasferimento di sede in comune non confinante, ai sensi dell’art. 18 NOIF: i motivi di eccezionalità richiesti dalla disposizione ai fini della concessione della deroga si ritrovano enunciati nel provvedimento impugnato e sono ravvisabili nella rilevanza e fondatezza del progetto presentato a corredo dell’istanza di trasferimento. Con provvedimento insindacabile perché rientrante nella discrezionalità del Consiglio Federale o, in questo caso, del Commissario straordinario, si è autorizzato il trasferimento in deroga in virtù dell’interesse superiore ed eccezionale alla valorizzazione del passato sportivo della città di Vicenza nell’ambito di un progetto più ampio che avrebbe investito tutta la provincia, nonché la riqualificazione dell’impianto sportivo a beneficio del territorio tutto. Con memoria difensiva del 6.8.2018, inviata in pari data a mezzo PEC, si costituiva la Società L.R. Vicenza Virtus Spa, controinteressata al ricorso, chiedendo al Tribunale adito, in via pregiudiziale, di dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, e, per l’effetto, dichiarare inammissibile il ricorso del Signor Marco Augusto Romizi. In subordine, dichiarare la propria incompetenza con riferimento alla domanda di revoca della Licenza Nazionale rilasciata al Nuovo Vicenza per disputare il Campionato di Serie C nella s.s. 2018-2019 e, per l’effetto, dichiarare inammissibile la domanda. In via preliminare, dichiarare la carenza di interesse ad agire del Signor Romizi e, per l’effetto, dichiarare inammissibile il ricorso. In via principale, nel merito, rigettare il ricorso del Signor Romizi in quanto infondato per tutti i motivi esposti in memoria. La memoria ripercorre e illustra nel dettaglio gli eventi relativi all’acquisizione del ramo di azienda del Vicenza Calcio Spa in sede di procedura concorsuale da parte del Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa, nonché l’istanza presentata ai sensi degli articoli 17 e 18 NOIF che ha portato alla delibera del Commissario straordinario impugnata in questa sede. La difesa della Società si concentra in particolare sulle ricadute positive in termini economici dell’operazione per la massa creditoria dal momento che l’acquirente ha contribuito in maniera decisiva alla realizzazione di un attivo che, diversamente, non sarebbe mai stato conseguito. Nonché sulla bontà complessiva del progetto di valorizzazione e di mantenimento della tradizione sportiva delle Società coinvolte, progetto sostenuto anche dal Sindaco di Vicenza il quale ha espresso il proprio favore nonché la disponibilità alla modifica della concessione d’uso dello stadio con lettera depositata in Federazione a completamento della predetta istanza. La difesa del Vicenza, quindi, in via pregiudiziale, nega la giurisdizione del tribunale adito in quanto il Signor Romizi non è attualmente tesserato presso alcuna Società sportiva affiliata alla FIGC. Ed invero il Signor Romizi ha perso tale status in data 21 giugno 2018 allorquando il Commissario Straordinario ha revocato l’affiliazione al Vicenza e, contestualmente, ha disposto lo svincolo di tutti i tesserati (C.U. n. 75 del 21/06/2018). La carenza dello status di tesserato in capo al ricorrente, inibirebbe la giurisdizione del Tribunale Federale difettando i requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 6 CGS CONI e dall’articolo 30 dello Statuto FIGC. La difesa del Vicenza rileva inoltre come le controversie riguardanti l’iscrizione delle Società ai campionati professionistici di calcio siano materia riservata alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI come da deliberazione n. 1550 del Consiglio Nazionale CONI del 4 maggio 2016. In virtù di tale delibera il Tribunale Federale Nazionale sarebbe altresì incompetente a decidere in relazione alla domanda di revoca della Licenza Nazionale rilasciata alla L.R. Vicenza Virtus Srl. Le controdeduzioni si spostano, quindi, sulla carenza di interesse ad agire in capo al Sig. Romizi in quanto il provvedimento impugnato (come illustrato anche dalla difesa della Federazione), è sprovvisto di autonoma attitudine lesiva nei suoi confronti. Si ribadisce, quindi, la legittimità della delibera commissariale di accoglimento dell’istanza ex artt. 17 e 18 NOIF nonché l’incongruenza del richiamo operato in sede di ricorso all’art. 52 NOIF e questo in quanto il Bassano non acquisiva l’intera azienda sportiva ma un ramo della stessa dal quale veniva espressamente escluso il titolo sportivo.
Il dibattimento
In data 19 settembre 2018 venivano depositate a mezzo pec istanze di adesione al procedimento ex artt. 41 comma 7 e 33 comma 3 CGS FIGC e art. 34 comma 1 CGS CONI da parte dei Signori Stefano Fortunato, Nicola Ferrari, Massimiliano Giusti, Kevin Magri, Alex Valentini, Daniele Viola, Gianluca Presicci; in data 20 settembre 2018 veniva depositata analoga istanza da parte del Signor Moreno Zocchi. Tutti i predetti agivano quali tesserati della fallita Società Vicenza Calcio Spa nella stagione sportiva 2017/2018. All’udienza del 21 settembre 2018, le difese del ricorrente e della L.R. Vicenza Virtus Spa chiedevano un breve rinvio per valutare i termini di un possibile accordo. La difesa della Federazione non si opponeva al rinvio ma si opponeva all’ammissione delle istanze di intervento perché depositate tardivamente. Il Tribunale Federale, in accoglimento dell’istanza presentata dai difensori, rinviava all’udienza del 16 novembre 2018. All’udienza del 16 novembre 2018, la ricorrente espone alcune considerazioni in replica volte a ribadire l’applicabilità nel caso in esame del comma 3 dell’art. 52 NOIF anche in considerazione della cessata efficacia del c.d. Lodo Petrucci. Le parti, quindi, ripercorsi i tratti salienti delle difese svolte, si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
I motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, assorbiti tutti gli ulteriori profili oggetto di contestazione, rileva l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e difetto di interesse del Sig. Marco Augusto Romizi. Difetta, appunto, in capo al ricorrente la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e tutelata dall’ordinamento federale rispetto al provvedimento di cui si richiede l’annullamento. La delibera impugnata in questa sede, adottata dal Commissario Straordinario della Federazione e pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 del 4 luglio 2018, a ben vedere, autorizza esclusivamente il cambio di denominazione sociale della Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa in L.R. Vicenza Virtus Spa ed approva il trasferimento di quest’ultima nel Comune di Vicenza. Si tratta, pertanto, di provvedimento del tutto sfornito di “autonoma ed astratta portata lesiva” per il ricorrente il quale risulta conseguentemente non legittimato a proporre l’azione “sorgendo il diritto al ricorso in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tendendo ad un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere tale lesione” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 3.9.2018, decisione n. 50; ma anche Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 3321, 1.6.2018). La risoluzione del contratto di prestazione sportiva in essere tra il Sig. Romizi e la Società Vicenza Calcio Spa è scaturita dalla dichiarazione di fallimento di quest’ultima e dalla conseguente revoca dell’affiliazione avvenuta in data 21 giugno 2018 ad opera del Commissario Straordinario FIGC il quale ha, contestualmente, disposto lo svincolo di tutti i tesserati (C.U. n. 75 del 21/06/2018). Il provvedimento impugnato in questa sede, invece, limitandosi ad autorizzare il cambio di denominazione e di sede della Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa (con la quale, oltretutto, il Romizi non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale) non ha leso alcun interesse protetto del ricorrente il quale, lo si ripete, risulta privo di legittimazione a ricorrere per la declaratoria di invalidità dello stesso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia per carenza di legittimazione attiva sia per evidente difetto di interesse in capo al ricorrente: il Sig. Romizi, infatti, non trarrebbe alcuna utilità né dall’annullamento del Comunicato Ufficiale gravato né dalla revoca della Licenza Nazionale di Serie C s.s. 2018/2019 concessa alla L.R. Vicenza Virtus Srl, potendo avanzare le proprie pretese creditorie esclusivamente nei confronti della procedura fallimentare. Si deve escludere, altresì, la riconducibilità del presente gravame nell’alveo dell’art. 30 CGS CONI, laddove riconosce tale potere a soggetti terzi nei casi di mancata impugnazione del provvedimento da parte dei soggetti istituzionalmente legittimati. Anche tale disposizione, difatti, legittima i terzi ad agire solo se portatori di situazioni giuridiche protette nell’ordinamento federale e, nel caso in esame, il mero status di tesserato per Società oltretutto diversa, fallita e non più affiliata certamente non legittima l’odierno ricorrente. Alla luce di quanto dedotto ed argomentato, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Marco Augusto Romizi per la declaratoria di invalidità e/o illegittimità della delibera adottata dal Commissario Straordinario della FIGC di cui al CU n. 1 del 4 luglio 2018 per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire del ricorrente. Venendo meno per carenza di legittimazione e di interesse il ricorso principale, gli interventi promossi ex artt. 41 comma 7 e 33 comma 3 CGS FIGC e art. 34 comma 1 CGS CONI non possono che seguire la stessa sorte“.