Brutte notizie per il lanciatissimo AlbinoLeffe di mister Madonna. Il Giudice Sportivo, Pasquale Marino, infatti ha accolto il ricorso presentato dalla Cremonese per la presenza in campo di Simone Pontiggia durante il match di venerdì scorso tra i seriani e i grigiorossi. Su Pontiggia pesava una squalifica di sei turni ricevuta nel campionato Berretti.
Il Giudice ha assegnato quindi la vittoria alla Cremonese per 3-0. I seriani perdono così tre punti in classifica e scendono a quota sette. L’annuncio in un comunicato dato dalla Lega Pro che riportiamo integralmente.
“Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 23 Settembre 2013 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
1^ DIVISIONE
GARA ALBINOLEFFE – CREMONESE DEL 13 SETTEMBRE 2013 E RECLAMO SOCIETA’ CREMONESE (Com. Uff. n. 27/DIV del 17.9.2013)
- – Il Giudice Sportivo,
- – letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Cremonese, e le controdeduzioni della società Albinoleffe,
o s s e r va
- – che la società Cremonese ha proposto nei termini previsti dall’art. 29 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva reclamo in ordine alla irregolare posizione del calciatore della società Albinoleffe Simone Pontiggia, che risulta avere disputato la gara in oggetto pur dovendo ancora scontare sei giornate di squalifica allo stesso comminate da questo ufficio come da Com. Uff. n. 184/TB del 30.5.2013;
- – che la reclamante richiede l’applicazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 a carico della società Albinoleffe;
- – che quest’ultima società nelle controdeduzioni in applicazione del principio della autonomia e/o della separatezza delle competizioni, sostiene la regolarità della posizione del proprio calciatore Simone Pontiggia, in quanto la squalifica innanzi citata andrebbe scontata nel Campionato Nazionale “D. Berretti”;
- – che tale tesi difensiva si manifesta non condivisibile per le seguenti insormontabili argomentazioni:
- 1) il calciatore Simone Pontiggia essendo nato in data 27.4.1993 non è più in età per partecipare neanche come fuori quota al Campionato Nazionale “D. Berretti”, e, pertanto la grave sanzione allo stesso inflitta rimarrebbe priva di applicazione;
- 2) in ogni caso la Corte di Giustizia Federale con l’illuminata pronuncia di cui al Com. Uff. n. 107/C.G.F. del 23.12.2009 ha dato una lettura chiarificatrice alla complessa vicenda della esecuzione delle sanzioni comminate ai tesserati;
- 3) che in base a tale ultimo provvedimento la fattispecie in esame integra una chiara violazione delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni;
- – che verificata d’ufficio la sussistenza dei fatti evidenziati nel ricorso, risulta accertata la irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore della società Albinoleffe Simone Pontiggia analogamente a quanto avvenuto in precedenti gare di Campionato;
- – tanto premesso il Giudice Sportivo facendo proprie le motivazioni addotte dalla Corte di Giustizia Federale nel più volte citato provvedimento,
d e l ib e ra
- – di accogliere il reclamo proposto dalla società Cremonese irrogando alla società Albinoleffe la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Cremonese;
- – di rimettere gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza in ordine alla partecipazione del medesimo calciatore Simone Pontiggia a precedenti gare.
- – La tassa non va addebitata.”